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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Sicilia 14 gennaio 2011, n. 35

Energie rinnovabili - Autorizzazione unica a realizzare gli impianti - Conferenza di servizi - Obbligo di partecipazione - Emanazione dell'atto a tutela del paesaggio fuori della conferenza - Illegittimità

Nel procedimento di autorizzazione unica di impianti a fonti rinnovabili i pareri di tutte le amministrazioni coinvolte, compresa quella che tutela il paesaggio, vanno espressi solo nella conferenza di servizi.
Lo ha ricordato il Tar Sicilia 14 gennaio 2011, n. 35 annullando il provvedimento di una Soprintendenza ai beni culturali relativo al progetto di un impianto fotovoltaico. Il parere del Soprintendente era stato prodotto fuori della conferenza di servizi (legge 241/1990) convocata per emanare l'autorizzazione unica alla realizzazione dell'impianto ex Dlgs 387/2003.
I Giudici hanno ribadito poiché l'autorizzazione unica sostituisce tutti i pareri degli enti coinvolti nel progetto — comrpesi quelli degli enti di tutela del paesaggio e dei beni storico-artistici, tali pareri vanno espressi unicamente all'interno della medesima conferenza con conseguente illegittimità di pareri emanati fuori da tale sede.

Tar Sicilia

Sentenza 14 gennaio 2011, n. 35