Sentenza Tar Molise 8 marzo 2011, n. 98
Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Autorizzazione - Conferenza dei servizi - Partecipazione - Soprintendenza - Necessità - Atto emanato fuori dalla conferenza - Illegittimità
Nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione di impianti a fonti rinnovaibli, il parere della Soprintendenza va raccolto unicamente in conferenza dei servizi, ritenendosi illegittimo quello rilasciato fuori dalla conferenza
Lo ha ricordato il Tar Molise con sentenza 8 marzo 2011, n. 98 annullando l'autorizzazione rilasciata alla realizzazione di un parco eolico. Secondo i Giudici il parere espresso dalla Soprintendenza al di fuori della conferenza dei servizi è illegittimo per incompetenza assoluta alla stregua di atto adottato da un’autorità amministrativa priva di potere in materia.
Ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del Dlgs 387/2003 le valutazioni relative alla compatibilità paesaggistica vanno acquisite direttamente in conferenza di servizi. In caso contrario l'illegittimità dell'atto adottato fuori dalla conferenza dei servizi travolge anche il provvedimento finale di autorizzazione unica rilasciato.
Tar Molise
Sentenza 8 marzo 2011, n. 98
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