Sentenza Tar Piemonte 26 febbraio 2011, n. 219
Energie rinnovabili - Impianti - Autorizzazioni - Conferenza di servizi - Valutazione della compatibilità dell'opera con altre esigenze - Tutela della qualità dell'aria - Necessità
Nel valutare un progetto di impianti a fonti rinnovabili occorre tenere conto non solo della promozione delle energie rinnovabili ma anche dell'impatto del progetto su altri valori da tutelare quali la qualità dell'aria.
Lo ha deciso il Tar Piemonte, sentenza 26 febbraio 2011, n. 219 con cui ha confermato il diniego di un'autorizzazione unica di un impianto a biomassa (Dlgs 387/2003), visto che in sede di conferenza di servizi era stato ritenuto rilevante l'impatto negativo degli impianti sulla qualità dell'aria.
Per i Giudici, la valutazione del progetto in conferenza di servizi correttamente non ha tenuto in unica considerazione la promozione delle fonti di energia rinnovabile avulsa da ogni altro aspetto, dovendosi necessariamente far carico, in un'ottica di bilancio ambientale positivo, della complessiva compatibilità dell'opera con plurime esigenze, tra cui rientra, ad esempio, quella di tutela della qualità dell’aria.
Tar Piemonte
Sentenza 26 febbraio 2011, n. 219
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