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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Puglia 13 aprile 2011, n. 657

Energie rinnovabili - Impianti - Autorizzazione - Oneri istruttori - Momento della quantificazione - Presentazione della domanda

La quantificazione degli oneri istruttori per la procedura di autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili va fatta al momento di presentazione della domanda.
Il Tar Puglia, nella sentenza 13 aprile 2011, n. 657 ha escluso la possibilità per la Regione di chiedere al proponente un'integrazione degli oneri istruttori per un procedimento di autorizzazione di un impianto a fonti rinnovabili ex Dlgs 387/2003 causato da un cambio delle tariffe successivo al momento di presentazione della domanda da parte dell'interessato.
La legge 62/2005 (articolo 4) stabilisce che gli oneri per le prestazioni svolte da uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono a carico dei soggetti interessati secondo tariffe predeterminate e pubbliche. Per consentire al proponente il progetto di conoscere esattamente gli oneri da pagare e potere formare un piano economico consapevole, è al momento di presentazione della domanda di autorizzazione che l’onere istruttorio va quantificato.

Tar Puglia

Sentenza 13 aprile 2011, n. 657