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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Sicilia 20 dicembre 2011, n. 2423

Energie rinnovabili - Procedimento di autorizzazione unica degli impianti - Obbligo di provvedere della Pa entro i termini - Sussiste - Domanda incompleta - Obbligo dell'Amministrazione di valutare entro il termine anche la completezza della domanda

Spetta alla pubblica amministrazione verificare nei termini di legge la completezza della domanda di autorizzazione di un impianto a fonti rinnovabili.
Lo ha ricordato il Tar Sicilia (sentenza 20 dicembre 2011, n. 2423) dichiarando illegittimo il silenzio della Regione perdurato dopo la scadenza dei termini per provvedere su una domanda di autorizzazione ex articolo 12, Dlgs 387/2003 (180 giorni allora, oggi ridotti a 90).
La Regione aveva addotto a motivo del ritardo l’incompletezza della domanda. Ma tale principio, per i Giudici, vale solo nei casi di silenzio-assenso (il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza). In quel caso il silenzio-assenso matura solo su una domanda completa. Ma nel caso in esame, dove l’Amministrazione è chiamata a emanare un provvedimento espresso nei termini perentori fissati dalla legge, spetta a lei, entro i termini, anche individuare eventuali domande incomplete e quindi inammissibili o necessitanti di integrazione e procedere, quindi, a richiesta di integrazione o rigetto della domanda.

Tar Sicilia

Sentenza 20 dicembre 2011, n. 2423