Sentenza Tar Lombardia 17 gennaio 2012, n. 147
Certificati verdi - Obbligo di acquisto ex Dlgs 79/1999 - Esenzione - Energia rinnovabile importata dalla Francia - Sussiste
Ai sensi delle indicazioni del Gestore dei servizi energetici (Gse) ai fini dell'esonero dall'acquisto dei certificati verdi va computata anche l'energia elettrica "rinnovabile" importata dalla Francia, anche se è in parte nucleare.
Il Tar Lombardia (sentenza 17 gennaio 2012, n. 147) ha ridotto la sanzione pecuniaria irrogata a una società dall'Authority dell'energia per il mancato acquisto di certificati verdi che le società che producono energia da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di acquistare in alternativa alla mancata immissione sul mercato della loro quota d'obbligo di energia da fonti rinnovabili (Dlgs 79/1999).
Il Tar ha ridotto la sanzione in quanto la società aveva importato energia rinnovabile anche dalla Francia e, sebbene tale energia sia anche di fonte nucleare, il Gse con nota 13 gennaio 2011 aveva ha riconosciuto alla ricorrente la sua computabilità ai fini dell'adempimento degli obblighi in materia di fonti rinnovabili, diminuendo il numero dei certificati verdi che la società doveva acquistare. Quindi la "multa" va proporzionalmente ridotta.
Tar Lombardia
Sentenza 17 gennaio 2012, n. 147
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