Sentenza Tar Abruzzo 13 febbraio 2012, n. 73
Impianti fotovoltaici - Aree non idonee - Individuazione - Linee guida regionali - Interpretazione - Prevalenza dell'interesse ambientale su quello economico alla realizzazione dell'impianto
È coerente con la prevalenza costituzionale dell'interesse ambientale su quello economico interpretare le linee guida regionali sulle aree non idonee al fotovoltaico nel senso di ricomprendere anche le zone esterne alle riserve naturali anche se non chiaramente previsto dalla norma regionale.
Il Tar Abruzzo (sentenza 13 febbraio 2012, n. 73) respinge le doglianze dell'impresa ricorrente contro il diniego di un'autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico ex Dlgs 28/2011 che ricadeva in un'area esterna a una riserva naturale regionale. Sebbene le norme autorizzatorie regionali abruzzesi dichiarino espressamente come non idonee le zone esterne dei parchi nazionali regionali senza fare riferimento alle zone esterne alle aree naturali protette, risulta logica l'interpretazione che mira a proteggere anche le zone esterne alle aree naturali, verificandosi altrimenti una disparità di trattamento che le linee guida abruzzesi certamente non intendevano perseguire.
L'interpretazione delle norme sulle riserve naturali in altre parole, deve essere fatta con i consueti canoni interpretativi alla luce della gerarchia dei valori costituzionali, laddove l'interesse alla tutela dell'ambiente prevale sul pur importante interesse economico alla realizzazione dell'iniziativa.
Tar Abruzzo
Sentenza 13 febbraio 2012, n. 73
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