Sentenza Tar Puglia 6 aprile 2012, n. 689
Impianti a fonti rinnovabili - Autorizzazione impianti oltre soglie Dlgs 387/2003 - Dia - Presupposti - Norma regionale dichiarata successivamente illegittima - Efficacia della Dia - Entrata in esercizio dell'impianto entro 16 gennaio 2011 (Dl 105/2010) - Necessità
È inefficace la Dia relativa a un impianto a fonti rinnovabili che supera le soglie ex Dlgs 387/2003, presentata in base a una norma regionale dichiarata illegittima, se l'impianto non è entrato in esercizio entro il 16 gennaio 2011.
Il Tar Puglia (sentenza 6 aprile 2012, n. 689) chiarisce la portata del Dl 105/2010, convertito in legge 129/2010 che aveva "sanato" gli impianti a fonti rinnovabili autorizzati con denuncia di inizio attività (anziché in Autorizzazione unica) per soglie superiori a quelle inderogabili ex Dlgs 387/2003 sulla base di una legge regionale cassata successivamente dalla Corte Costituzionale.
Solo se gli impianti entravano in esercizio entro 150 giorni dall'entrata in vigore della legge 129/2010 (16 gennaio 2011) la Dia era efficace, altrimenti perdeva efficacia. La legge ha in sostanza derogato al principio per cui l'incostituzionalità della legge attributiva di un potere amministrativo non rende di per sé nulli o inefficaci i provvedimenti che ne fanno applicazione.
Tar Puglia
Sentenza 6 aprile 2012, n. 689
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