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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Puglia 16 aprile 2011, n. 689

Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Posa linea elettrica interrata - Occupazione suolo pubblico - Canone occupazione suolo pubblico (Cosap) -Determinazione - Misura agevolata forfetaria

Le aziende che realizzano impianti a fonti rinnovabili (Fer), svolgendo una attività strumentale ad un pubblico servizio, godono del regime agevolato del canone occupazione aree pubbliche (Cosap) per gli elettrodotti interrati.
Il Tar Puglia (sentenza 16 aprile 2012, n. 689) ha annullato il regolamento provinciale che aumentava la Cosap per l'occupazione del suolo da parte delle linee elettriche interrate collegate a impianti fotovoltaici. La tesi della Provincia che aveva escluso la ricorrente dall'applicazione del regime agevolato del canone era che la società operava secondo logica lucrativa. Pertanto era esclusa l'applicazione dell'articolo 63, comma 2, lettera f) Dlgs 446/1997 che prevede l'applicazione di un canone forfetario per l'occupazione di suolo pubblico con linee elettriche interrate da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi.
Per i Giudici invece, il Legislatore (Dlgs 387/2003) ha dichiarato l'attività di realizzazione di impianti a fonti rinnovabili come di pubblica utilità e pubblico interesse, pertanto tali imprese sono assimilate a quelle che svolgono un'attività strumentale a un pubblico servizio (come Enel o Terna) e quindi godono del regime agevolato previsto dal Dlgs 446/1997.

Tar Puglia

Sentenza 16 aprile 2011, n. 689