Sentenza Tar Marche 22 giugno 2012, n. 466
Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Autorizzazione unica - Conclusione del procedimento - Termine - Natura perentoria - Obbligo dell'Amministrazione di chiudere la procedura nei termini - Sussiste - Verifica dell'andamento dei sub-procedimenti collegati - Necessità
L'Ente che rilascia l'autorizzazione unica alla realizzazione di un impianto a fonti rinnovabili ex Dlgs 387/2003 deve seguire l'andamento dei sub-procedimenti autorizzatori collegati, al fine di rispettare il termine finale perentorio per il rilascio dell'autorizzazione unica.
Il Tar delle Marche (sentenza 22 giugno 2012, n. 466) ribadisce la particolare responsabilità dell'Autorità che "governa" il procedimento unico di autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, nel quale confluiscono tutti gli atti, pareri, autorizzazioni, assensi comunque denominati (articolo 12, Dlgs 387/2003). La responsabilità della Regione (ente competente in questo caso) individuata dai Giudici del Tar è stata di non avere concluso il procedimento nei tempi previsti (180 giorni allora, oggi sono 90, dopo le modifiche del Dlgs 28/2011) in particolare non avendo seguito con sollecitudine l'iter del sub-procedimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di competenza provinciale.
Nel caso di specie (autorizzazione di un impianto a biomassa), nel momento in cui la Provincia ha concluso il sub-procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 269 Dlgs n. 152/2006 la Regione aveva l'obbligo di concludere il procedimento di autorizzazione unica, nel quale confluiscono tutti gli altri atti o pareri necessari, tra i quali anche l'autorizzazione alle emissioni.
Tar Marche
Sentenza 22 giugno 2012, n. 466
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