Sentenza Tar Emilia Romagna 21 marzo 2013, n. 225
Energie rinnovabili - Autorizzazione impianto eolico - Compatibilità paesaggistica (Dlgs 42/2004) - Tutela della montagna oltre 1200 metri - Riferimento - Limitato alla quota altimetrica del suolo - Esclusione - Estensione alla visuale - Impianto eolico con base collocata sotto 1200 metri e torri svettanti sopra tale altezza - Autorizzazione paesaggistica - Necessità
La tutela della montagna oltre quota 1200 metri ex articolo 142, Dlgs 42/2004 impone la necessità di richiesta di compatibilità paesaggistica per tutti gli interventi impattanti su di essa a prescindere dal livello altimetrico delle fondazioni dell'opera da realizzare, visto che ha ad oggetto il paesaggio non il suolo
Così si è espresso il Tar Emilia Romagna (sentenza 21 marzo 2013, n. 225) accogliendo il ricorso contro la valutazione ambientale positiva per un parco eolico su una montagna, al di sotto della quota di 1200 metri, sopra i quali scatta l'obbligo di richiesta di compatibilità paesaggistica ex articolo 142, Dlgs 42/2004. L'impresa resistente aveva collocato le fondazioni degli impianti poco al di sotto della quota tutelata, ritenendo di non essere soggetta alla procedura di compatibilità paesaggistica. E così riteneva la Soprintendenza, che ha dato il via libera alla Provincia per l'autorizzazione.
Per i Giudici invece, l'allontanamento di pochi metri (sia in altitudine che in linea d'aria orizzontale) dalla linea altimetrica dei 1200 metri s.l.m. non può in alcun modo evitare l'interferenza visiva con la visuale della montagna oltre quota 1200. L'interpretazione letterale della norma per cui oggetto della tutela sono soltanto "le montagne" (e non le visuali oltre i 1200 metri s.l.m.), e quindi il limite dei 1200 metri andrebbe riferito esclusivamente alla quota altimetrica del suolo, non ha senso logico, perché basterebbe posizionare tutti i basamenti delle torri anche pochi metri al di sotto dei 1200 per non invadere l'area tutelata, ed esonerare così l'intervento dalla valutazione di compatibilità con il vincolo ex articolo 142, lettera d) Dlgs 42/2004.
Tar Emilia-Romagna
Sentenza 21 marzo 2013, n. 225
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