Sentenza Tar Veneto 24 aprile 2013, n. 624
Territorio - Edilizia - Denuncia di inizio attività (Dpr 380/2001) - Ordine di non proseguire i lavori - Notifica all'interessato - Termine di 30 giorni - Mancato rispetto - Conseguenze - Illegittimità dell'atto
Il provvedimento con cui il Comune ordina di non proseguire i lavori denunciati con la Dia (denuncia di inizio attività) è illegittimo se non è notificato all'interessato entro i 30 giorni previsti dalla normativa (Dpr 380/2001).
Lo ha deciso il Tar del Veneto nella sentenza 24 aprile 2013, n. 624 annullando il provvedimento emesso da un Comune di non prosecuzione di lavori denunciati con un Dia, che era notificato all'interessato decorsi i 30 giorni.
Per i Giudici l'espressa previsione normativa (articolo 23, comma 6, Dpr 380/2001) richiede non solo che il provvedimento inibitorio sia emanato dal Comune entro i 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività, ma che sia anche notificato all'interessato nello stesso termine e con la procedura di rito (è esclusa la validità di una notifica via fax). Il provvedimento "fuori termini" è illegittimo.
Tar Veneto
Sentenza 24 aprile 2013, n. 624
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