Sentenza Tar Piemonte 25 ottobre 2013, n. 1139
Energia - Impianto fotovoltaico - Struttura - Possibile utilizzo diverso connesso a quello diretto a produrre energia - Funzionalità anche come tettoia - Autorizzazione - Permesso di costruire - Necessità
Se i pannelli fotovoltaici possiedono oggettivamente anche la funzione tipica di una tettoia, per realizzarli occorre il permesso di costruire, non basta la Dia. Lo ricorda il Tar Piemonte nella sentenza 25 ottobre 2013, n. 1139.
I Giudici piemontesi hanno dato ragione al Comune che aveva ordinato di non eseguire l'intervento in oggetto per il quale il ricorrente aveva presentato una denuncia di inizio attività (Dia). Per il Tar, in questo caso ci troviamo di fronte non a un impianto tecnologico, per il quale sarebbe sufficiente la Dia, ma a una struttura edilizia che può avere anche un utilizzo diverso, nella specie quello di una tettoia, per la quale è necessario il permesso di costruire ex Dpr 380/2001.
Se il ricorrente avesse posato i pannelli sul piano di calpestio del cortile, la valutazione poteva essere diversa. Ma l'intenzione era quella di sfruttare anche lo spazio sottostante, tentando di "fare passare" come realizzazione di un impianto tecnologico quello che era a tutti gli effetti un nuovo intervento edilizio (una tettoia). Infine i Giudici sottolineano la "malizia" del ricorrente, ricordando che nuovi interventi edilizi come quello in oggetto, in astratto autorizzabili, in quella zona del centro storico cittadino sono vietati dal piano regolatore comunale.
Tar Piemonte
Sentenza 25 ottobre 2013, n. 1139
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