Sentenza Tar Lazio 18 settembre 2013, n. 8318
Energia - Impianti eolici - Realizzazione - Valutazione di impatto ambientale (Via) - Procedimento - Parere negativo Soprintendenza - Effetti (articolo 26, Dlgs 42/2004) - Conclusione negativa della Via - Legittimità
Il parere negativo della Soprintendenza espresso nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale di un impianto eolico, determina la conclusione negativa della valutazione e quindi il diniego della Via.
Lo ha deciso il Tar Lazio nella sentenza 18 settembre 2013, n. 8318. Ai sensi dell'articolo 26, Dlgs 42/2004 (Tu beni culturali) se l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione di beni culturali sui quali essa è destinata ad incidere, la Soprintendenza si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente. In questo caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale ex Dlgs 152/2006 si considera conclusa negativamente. La conseguenza è che un parere negativo della Soprintendenza determina come risultato una Via negativa.
I Giudici ricordano inoltre, in merito ad altre doglianze dell'impresa ricorrente, che il giudizio di incompatibilità assoluta espresso dalla Soprintendenza è di natura tecnica e come tale è sindacabile dal Giudice solo per illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o, ancora, carenza di motivazione, tutte circostanze assenti nel caso di specie.
Tar Lazio
Sentenza 18 settembre 2013, n. 8318
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