Sentenza Tar Puglia 21 novembre 2013, n. 1579
Impianti a fonti rinnovabili - Autorizzazione unica (Dlgs 387/2003) - Realizzazione - In aree non idonee - Procedimento - Rigetto automatico - Legittimità - Sussiste
Il diniego di autorizzazione unica per un impianto a fonti rinnovabili (Fer) da realizzarsi in area "non idonea" ai sensi delle linee guida regionali è legittimo, in quanto conseguenza procedimentale "automatica" e naturale a seguito di attività amministrativa vincolata.
Il Tar Puglia (sentenza 21 novembre 2013, n. 1579) conferma la legittimità del diniego del rilascio di una autorizzazione unica per realizzare un impianto a fonti rinnovabili, motivata col fatto che l'impianto sarebbe stato realizzato in area inquadrata come "non idonea" ai sensi delle linee guida regionali. Come è noto ai sensi delle norme nazionali (Dlgs 387/2003 e Dm 10 settembre 2010) le Regioni possono individuare le aree non idonee alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili.
Il Tar precisa che l'unico esito possibile – "automatico" - di un procedimento di autorizzazione unica per un impianto a fonti rinnovabili da realizzarsi in area non idonea è il rigetto dell'istanza, inutile ogni ulteriore attività istruttoria non essendo possibile arrivare a una differente definizione del procedimento. Tali conclusioni contrastano con altro filone giurisprudenziale che ritiene che le aree "non idonee" non siano "vietate in assoluto" ma solo luoghi dove è difficile che vengano autorizzati gli impianti (Tar Puglia 14 dicembre 2011, n. 2156).
Tar Puglia
Sentenza 21 novembre 2013, n. 1579
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