Lr Marche 26 marzo 2012, n. 3
Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (Via)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 maggio 2013, n. 93, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:
- degli allegati A1, A2, B1 e B2 della presente legge nella parte in cui, nell'individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a Via regionale o provinciale o a screening regionale o provinciale non prevedono che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell'allegato III alla direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/Ue;
- degli articoli 8, comma 4, e 13 della presente legge, nella parte in cui non prevedono, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a Via, per il proponente, l'obbligo di specificare tutte le informazioni prescritte dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/Ue;
- dell'articolo 12, comma 1, lettera c), della presente legge, nella parte in cui prevede che il proponente il progetto possa provvedere alla pubblicazione dell'avviso a mezzo stampa dopo la presentazione della domanda anziché prevedere che debba provvedere alla suddetta pubblicazione dell'avviso contestualmente alla presentazione della stessa;
- dell'allegato B1, punto 2h), della presente legge, nella parte in cui esclude dalle tipologie progettuali, relative alle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale, i rilievi geofisici.
Ultima versione coordinata con modifiche al 06/12/2025
Regione Marche
Legge regionale 26 marzo 2012, n. 3
(Bur 5 aprile 2012 n. 33)
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