Ordinanza Tar Marche 22 marzo 2016, n. 185
Valutazione di impatto ambientale - Articolo 29, Dlgs 152/2006 - Via postuma - Su impianto già realizzato in caso di annullamento autorizzazione per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a Via in base a norma regionale in contrasto con normativa Ue - Possibilità - Rimessione alla Corte di Giustizia Ue
Per il Tar Marche è possibile una valutazione di impatto ambientale postuma se l'autorizzazione di un impianto è stata annullata per mancata espletazione di una Via non dovuta in base a una norma interna in contrasto col diritto Ue.
La questione viene rimessa alla Corte di Giustizia Ue (ordinanza 22 marzo 2016, n. 185). La vicenda riguarda un impianto a biogas esistente la cui autorizzazione ex Dlgs 387/2003 era stata annullata per la mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a Via in base a una norma regionale in contrasto col diritto Ue. Il Collegio ritiene possa esperirsi una Via postuma invece che annullare l'autorizzazione priva di Via per violazione di legge ex articolo 29, comma 1, del Dlgs 152/2006.
Sebbene la normativa e giurisprudenza Ue sembrano escludere una Via "postuma" per il Tar ci troviamo in una situazione eccezionale di un'autorizzazione annullata per mancato esperimento di una Via non dovuta in base a una norma interna in contrasto col diritto Ue. Sarebbe un caso assimilabile alla autorizzazione annullata dal Giudice o in autotutela per illegittimità per la quale l'articolo 29, comma 5, Dlgs 152/2006 prevede la possibilità di ripetere la Via. Di qui la remissione al Giudice europeo per capire se sia possibile o meno in questo caso – ai sensi del diritto Ue - effettuare una Via "postuma".
Tar Marche
Ordinanza 22 marzo 2016, n. 185
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