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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 2 maggio 2017, n. 5077

Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Procedimento di concessione degli incentivi - Dichiarazioni mendaci - Sanzione - Articolo 23, comma 3 e 43, comma 1, Dlgs 28/2011 - Esclusione per dieci anni dalla possibilità di accedere agli incentivi per le rinnovabili - Illegittimità costituzionale della norma - Effetti sul provvedimento sanzionatorio del Gse - Illegittimità

Il Tar Lazio in una sentenza del 2 maggio 2017 ha confermato l'illegittimità della sanzione del divieto di accesso agli incentivi per le rinnovabili dopo l'intervento della Consulta sugli articoli 23 e 43 del Dlgs 28/2011.
Il Gestore dei servizi energetici aveva revocato gli incentivi del secondo Conto energia in favore del gestore di un impianto fotovoltaico che aveva fornito documenti e informazioni non veritiere per l'accesso agli incentivi. Oltre a revocare gli incentivi il Gse aveva applicato la sanzione aggiuntiva del divieto di godere per dieci anni degli incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili, come previsto dagli articoli 23, comma 3 e 43, comma 1, del Dlgs 28/2011.
I Giudici romani nella sentenza 5077/2017 da un lato hanno confermato la legittimità dei provvedimenti del Gestore dei servizi energetici, dall'altro hanno invece annullato il provvedimento sanzionatorio del divieto di godere per dieci anni degli incentivi per le rinnovabili, poiché gli articoli 23, comma 3 e 43 comma 1 sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza 10 marzo 2017, n. 51. La sanzione dello stop decennale agli incentivi è sanzione interdittiva che il Legislatore delegato del Dlgs 28/2011 non poteva "scrivere" poiché fuori dalla delega legislativa.

Tar Lazio

Sentenza 2 maggio 2017, n. 5077