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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 27 luglio 2017, n. 8997

Fonti rinnovabili non fotovoltaiche - Dm 23 giugno 2016 - Esclusione impianti idroelettrici potenza superiore a 5 MW - Evidente vantaggio per gli enti pubblici - Illegittimità

L'articolo 4, comma 3, lettera f, del Dm 23 giugno 2016 ammette l'accesso diretto agli incentivi previsti dal Dm 23 giugno 2016 per "gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da amministrazioni pubbliche, anche tra loro associate, ivi inclusi i consorzi di bonifica, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere da a) a c)" cioè le soglie massime indicate per gli impianti privati. A parere dei Giudici, in tal modo si introduce un evidente vantaggio per gli enti pubblici rispetto agli operatori privati: il beneficio dell'accesso diretto agli incentivi viene riconosciuto all'ente pubblico pur a fronte di valori di potenza nominale degli impianti pari al doppio della soglia massima indicata per gli impianti privati. In tal modo si impone ai privati "la ben più ardua strada" delle procedure selettive e della relativa iscrizione ai  Registri. I Giudici fanno notare che la situazione che si viene così a creare non è  "lontana dall'aver riconosciuto un indebito aiuto di Stato ad una determinata categoria di produttori di energia rinnovabile ... tale da favorirli rispetto agli altri operatori, all'interno di un mercato ... che ha natura di mercato aperto" e caratterizzato dalla libera concorrenza.
In base all'articolo 4, comma 2 del Dm 23 giugno 2016, gli impianti idroelettrici con potenza superiore ai 5 MW potenza potrebbero teoricamente accedere alle sole procedure d'asta. Tuttavia, l'articolo 12, comma 3, nell'indicare i contingenti di potenza disponibili per le procedure d'asta, non prevede la disponibilità di alcun contingente per il settore idroelettrico. C'è poi l'articolo 5 il quale stabilisce che "i valori della potenza di soglia sono fissati in 5 MW per tutte le tipologie di fonte rinnovabile". Con tale combinato disposto di articoli, di fatto si nega l'accesso agli incentivi agli impianti idroelettrici con potenza superiore ai 5 MW. E il Ministero non avrebbe potuto fare ciò perchè, ciò facendo, non ha tenuto conto di quanto previsto da una norma di rango superiore e cioè il Dlgs 28/2011, il quale "non prevede soglie di potenza oltre le quali è possibile escludere gli incentivi per una specifica fonte rinnovabile e che, invece, abilita unicamente a stabilire una soglia che diversifichi i due diversi regimi di incentivazione" e cioè i Registri e le Aste.

 

Nota Redazionale: con ordinanza 24 novembre 2017, n. 5082 il Consiglio di Stato ha sospeso gli effetti della presente sentenza

Tar Lazio

Sentenza 27 luglio 2017, n. 08997