Sentenza Tar Umbria 20 luglio 2017, n. 523
Energia - Impianto di microcogenerazione a biomassa di potenza non superiore a 50 kWe - Tipologia di autorizzazione richiesta - Dlgs 28/2011 - Comunicazione al Comune - Idoneità alla produzione di emissioni in atmosfera - Autorizzazione unica ambientale ex Dpr 59/2013 - Necessità - Sussistenza
Un'azienda agricola ha installato un microcogeneratore a biomasse di potenza inferiore a 50 kW elettrici, attraverso una semplice Comunicazione al Comune così come previsto dal Dlgs 28/2011 e anche dal Regolamento regionale umbro n. 7/2011.
La presenza di un impianto di essicazione e di cippatura della biomassa, correlati al suddetto microcogeneratore e possibili fonti di emissioni, hanno portato dapprima il Comune – con determinazione dirigenziale assunta a seguito di un tavolo tecnico tra Provincia di Perugia, Arpa e Usl - a sospendere l'efficacia dell'attestazione di agibilità dell’impianto di microcogenerazione e successivamente – con ordinanza sindacale – a impedire la messa in esercizio degli impianti di essicazione e cippatura senza la relativa Autorizzazione unica ambientale (Aua).
I giudici amministrativi, pur dichiarando nulle sia la determinazione dirigenziale che l’ordinanza sindacale per una lunga serie di motivazioni formali e sostanziali, sul merito dei titoli autorizzativi condividono "in linea di massima quanto evidenziato nello stesso parere espresso dalla Provincia, dal momento che la macchina cippatrice appare in realtà oramai come parte integrante del ciclo produttivo e, come verificato dalle autorità competenti, idonea a produrre emissioni in atmosfera (oltre che sonore) con conseguente necessità per la ricorrente — a prescindere dalla potenza dell'impianto — di attivare il procedimento di Aua prima della messa in esercizio, ai sensi dell'articolo 3 del Dpr n. 59 del 2013".
Tar Umbria
Sentenza 20 luglio 2017, n. 523
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