Sentenza Tar Basilicata 21 agosto 2017, n. 590
Rumore - Inquinamento acustico - Impianti eolici - Superamento valori limite di rumore differenziale di immissione - Ordinanza del Sindaco per il contenimento del rumore - Articolo 9, legge 447/1995 - Legittimità - Sussistenza - Modalità di misurazione del rumore - Secondo procedure fissate dal Dm 16 marzo 1998 - Necessità
Il superamento dei valori limite di rumore differenziale di immissione di turbine eoliche legittima il provvedimento urgente del Sindaco di cessazione del rumore ex articolo 9 della legge 447/1995.
Lo ha deciso il Tar Basilicata (sentenza 21 agosto 2017, n. 590) con riferimento a una ordinanza emessa dal Sindaco di un Comune lucano che imponeva a una azienda di mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose, anche mediante il blocco delle turbine, relativamente a 2 turbine eoliche della potenza complessiva di 60 kW. I Giudici dapprima hanno rilevato che legittimamente spetta al Sindaco emanare l'ordinanza "antirumore" contingibile e urgente ex articolo 9 della legge 447/1995 (legge quadro sul rumore) nel caso in cui di accerti l'avvenuto superamento dei valori limite di rumore differenziale di immissione.
D'altro canto però il Tar ha anche ricordato che la misurazione del rumore va fatta seguendo le indicazioni del Dm 16 marzo 1998 sulle tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento da rumore, cosa non fatta dal personale dell'Arpa che effettuò la prima misurazione del rumore dell'impianto eolico la quale portò all'ordinanza sindacale Tale ordinanza è stata pertanto annullata dal Tar salvi ulteriori eventuali successivi provvedimenti amministrativi.
Tar Basilicata
Sentenza 21 agosto 2017, n. 590
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