Sentenza Tar Lombardia 13 settembre 2017, n. 1808
Impianti termici civili - Scarico fumi - Canna fumaria condominiale non idonea - Scarico a parete - Dpr 412/1993, articolo 5 - Legittimità - Sussistenza
Quando è tecnicamente impossibile o incompatibile con le norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, è legittimo derogare all’obbligo di espellere al di sopra del tetto i fumi di scarico della caldaia.
A seguito della segnalazione del condòmino che abita nell’appartamento soprastante quello in cui era stata installata una caldaia di tipo C con scarico a parete, il Comune di Gallarate ha chiesto, con un'ordinanza, l'adeguamento dello scarico dei fumi della caldaia, in quanto non conforme al Regolamento comunale d’igiene, il quale prevede che i comignoli degli impianti termici devono essere collocati oltre il colmo del tetto.
Secondo i Giudici, l'ordinanza va annullata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 del Dpr n. 412 del 26 agosto 1993, così come modificato sia dalla Legge 90/2013 che dal Dlgs 102/2014.
Esso, infatti, al comma 9-bis consente di derogare all’obbligo di sbocco della canna fumaria sopra al tetto quando è tecnicamente impossibile o incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento.
Nel caso in questione, si è optato per lo scarico a parete perché le caldaie di tipo C non possono essere collegate alla canna fumaria condominiale ramificata e l’esame della canna fumaria condominiale ha evidenziato una serie di irregolarità.
Tar Lombardia
Sentenza 13 settembre 2017, n. 1808
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