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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 24 novembre 2017, n. 11646

Energie rinnovabili - Ampliamento parco eolico - Lavori di costruzione avviati successivamente all'inserimento in posizione utile nelle graduatorie degli impianti iscritti al Registro ai sensi del Dm 23 giugno 2016 - Illegittimità articolo 4, commi 5 e 6 del Dm 23 giugno 2016 e altri atti - Non sussiste

La società ricorrente si è vista negare l'accesso agli incentivi previsti dal Dm 23 giugno 2016 perchè aveva iniziato i lavori di ampliamento di un parco eolico entro il termine prescritto dal provvedimento di autorizzazione unica (articolo 12 del Dlgs n. 387 del 2003) e prima di conoscere quale fosse la sua posizione nelle graduatorie degli impianti iscritti al Registro, contravvenendo a quanto stabilito dai commi 4 e 6, articolo 4 del Dm medesimo.

Ritenendo che le disposizioni del decreto siano illegittime, la società lo ha impugnato, insieme ad alcuni atti da esso derivati e emanati dal Gestore dei servizi energetici.

Il Tar ha respinto il ricorso con la motivazione secondo cui l'obiettivo dell'incentivo è quello di stimolare i potenziali beneficiari ad intraprendere attività economiche che altrimenti non avrebbero intrapreso in assenza dell'incentivo stesso. Ragion per cui "non appare irragionevole ... la disposizione che ammette l'erogazione del beneficio a condizione che i lavori di costruzione dell'impianto di produzione di energia siano avviati soltanto in un momento successivo rispetto all'inserimento in graduatoria; diversamente, si finirebbe con l'ammettere un aiuto di Stato 'non necessario' in quanto risulterebbe già dimostrato ... che l'impresa, indipendentemente dalla concessione del beneficio, ha già spontaneamente dato avvio all'iniziativa".

Tar Lazio

Sentenza 24 novembre 2017, n. 11646