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Via (Pua-Paur-Pauar) / Vas
Giurisprudenza

Sentenza Tar Puglia 1° dicembre 2017, n. 1904

Valutazione di impatto ambientale - Procedimento di "screening" - Provvedimento che esclude il progetto da Via - Dlgs 152/2006 nella versione precedente le modifiche del Dlgs 4/2008 - Termine quinquennale per realizzare il progetto - Non previsto - Disciplina successiva al Dlgs 4/2008 - Indicazione del termine quinquennale - Solo per il provvedimento di Via - Estensione al provvedimento di esclusione da Via - Possibilità - Sussistenza

Solo dal 2008 dopo le modifiche che il Dlgs 4/2008 ha fatto al Dlgs 152/2008 i progetti che sono esclusi dalla procedura di Via devono essere realizzati entro il termine di 5 anni.
Lo ha ricordato il Tar Puglia nella sentenza 1° dicembre 2017, n. 1904 che ha accolto i rilievi di una impresa che aveva presentato un progetto di parco eolico il quale alla fine del procedimento di verifica di assoggettabilità a Via ("screening") era stato escluso dalla procedura di Via. L’Amministrazione contestava il fatto che il progetto doveva essere realizzato entro il termine di 5 anni dal provvedimento di esclusione dalla Via. Tale termine quinquennale però, hanno precisato i Giudici, è stato introdotto nel Dlgs 152/2006 solo con le modifiche apportate dal Dlgs 4/2008 mentre prima non era previsto alcun termine.
Poiché al progetto in questione si applica la disciplina del Dlgs 152/2006 nella versione precedente al 2008, il termine finale di 5 anni non può essere applicato. Si ricorda che la attuale disciplina della Via (articolo 25, Dlgs 152/2006) prevede che sia lo stesso provvedimento di Via a indicare il termine per la realizzazione dei progetti, comunque non inferiore a 5 anni.

Tar Puglia

Sentenza 1° dicembre 2017, n. 1904