Sentenza Tar Campania 5 febbraio 2018, n. 748
Energie rinnovabili - Impianti minieolici - Procedimento autorizzatorio - Procedura abilitativa semplificata - Articolo 6, Dlgs 28/2011 - Localizzazione impianti - Applicabilità delle Linee guida nazionali - Dm 10 settembre 2010 - Esclusione
Il Dlgs 28/2011, che ha introdotto la disciplina della Procedura abilitativa semplificata (Pas), detta un regime autonomo che non richiama l’applicazione delle linee guida ministeriali (Dm 10 settembre 2010).
Con sentenza n. 748 del 5 febbraio 2018, il Tar Campania si è espresso in merito al caso di un impianto minieolico (10 kW) autorizzabile con Pas, a cui il Comune aveva negato l’installazione. Tale diniego si basava sul parere negativo reso dall’Azienda sanitaria locale, che contestava la vicinanza dell’impianto a fonti sensibili, in violazione delle distanze minime indicate dalle linee guida nazionali relativamente al corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio (parte IV, allegato 4, punto 5.3, Dm 10 settembre 2010).
Secondo i Giudici, però, le disposizioni relative alle distanze minime contenute nelle linee guida nazionali (e anche nelle linee guida regionali che ne discendono – Lr 4/2015) si applicano al solo procedimento di Autorizzazione unica ex articolo 12 del Dlgs n. 387/2003, e non sono “applicabili sic et simplicter alla Procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del Dlgs n. 28/2011.”
Tar Campania
Sentenza 5 febbraio 2018, n. 748
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