Sentenza Tar Sicilia 30 marzo 2018, n. 675
Via - Procedimento di valutazione di impatto ambientale - Piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non - Comunicazione avvio procedimento - Modalità - Articolo 24, Dlgs 152/2006 - Pubblicazione avviso sul sito web dell'Autorità competente - Legittimità - Sussistenza - Modalità sostitutiva delle comunicazioni ex articoli 7 e 8, legge 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale non segue le regole della legge 241/1990 ma dell'articolo 24 del Dlgs 152/2006, per cui è sufficiente la comunicazione sul sito web dell'Autorità competente.
Lo ha deciso il Tar Sicilia (sentenza 30 marzo 2018, n. 675) che ha rigettato le doglianze di una impresa che aveva impugnato il rilascio di una Via accordata ad altra impresa per la realizzazione di una piattaforma polifunzionale per la gestione e il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non, provvedimento per lei pregiudizievole. La società ricorrente lamentava di essere venuta a conoscenza del provvedimento accedendo per caso al sito Internet dell'Autorità competente, mentre non era mai stato dato avviso di avvio del procedimento ai sensi e nelle forme previste dalla legge 241/1990, articoli 7 e 8.
Il Tar ha rigettato il ricorso, l'impresa aveva rispettato le modalità di comunicazione stabilite dal Dlgs 152/2006 che all'articolo 24 prevede che la forma di pubblicità ivi normata che comprende la pubblicazione degli atti sul sito web dell'Autorità competente tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento come normata dagli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Tar Sicilia
Sentenza 30 marzo 2018, n. 675
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