Sentenza Tar Puglia 24 maggio 2018, n. 737
Energie rinnovabili - Parco eolico - Autorizzazione unica ex articolo 12, Dlgs 387/2003 - Misure compensative per il Comune in cui è localizzato l'impianto - Natura meramente pecuniaria - Illegittimità - Convenzione col Comune - Nullità
Un Comune non ha alcuna facoltà di imporre – tramite convenzioni o altri atti non previsti dalla legge - alcun onere a carattere meramente economico-patrimoniale a carico del titolare di un impianto alimentato da fonti rinnovabili.
Secondo i giudici, non è valida la “convenzione” stipulata - a valle dell’ottenimento dell’autorizzazione unica regolarmente emanata dalla Regione - tra Comune e società titolare di un impianto eolico, che prevede la corresponsione di alcune somme di denaro a titolo (prenunto) di canone di concessione.
L’amministrazione comunale ha impropriamente attribuito alla società “il ruolo di ‘parte concessionaria’, non si sa bene di cosa”, ponendo al carico della stessa il pagamento di una serie di somme, variamente denominate all’interno dell'atto, “prive di un'apparente finalità o coerenza, dovute o titolo di ‘corrispettivo’, o di ‘compenso’, o di ‘canone’ e senza che se ne evinca bene in realtà a quale titolo siano state previste ed a quale titolo debbano essere pagate dalla società produttrice di energia (…)”.
Supportati da una consolidata giurisprudenza in merito, i giudici hanno quindi invalidato la convenzione ribadendo il principio secondo cui eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, comunque di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, possono essere previste solo da Stato e/o Regione nell’ambito del procedimento unico finalizzato al rilascio dell’autorizzazione.
Tar Puglia
Sentenza 24 maggio 2018, n. 737
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