Sentenza Tar Lombardia 4 giugno 2018, n. 536
Energia - Territorio - Impianti a fonti rinnovabili - Autorizzazione - Articolo 12, Dlgs 387/2003 e Dm 10 settembre 2010 - Provvedimento autorizzatorio - Previsione obbligatoria di misure di compensazione ambientale a favore del Comune in cui è ubicato l'impianto - Esclusione - Dimostrazione dell'effettivo impatto ambientale dell'impianto - Necessità - Sussistenza
L'autorizzazione di un impianto di energia a fonti rinnovabili non determina in automatico che debbano essere disposte misure compensative ambientali a prescindere dalla verifica dell'impatto sull'ambiente.
Lo ha ricordato il Tar Lombardia nella sentenza 4 giugno 2018, n. 536 rigettando le pretese di un Comune che lamentava la mancata previsione di misure compensative ambientali nell'autorizzazione di un impianto fotovoltaico disposta dalla Provincia. In particolare il Comune pretendeva una percentuale degli introiti dell'impianto a titolo di mitigazione di un impatto ambientale.
I Giudici hanno constatato che l'autorizzazione è stata rilasciata per un impianto su un'area compatibile ai sensi di legge, in cui non vi era alcun vincolo ambientale, ricordando come fossero comunque state imposte misure di mitigazione (barriere che impedivano la visione dell'impianto). La normativa (articolo 12, Dlgs 387/2003 e il Dm 10 settembre 2010) esclude che debbano essere disposte misure compensative (che comunque dovrebbero essere non "monetarie") a favore di un Comune a prescindere dalla dimostrazione di un particolare impatto ambientale che le giustifichi.
Tar Lombardia
Sentenza 4 giugno 2018, n. 536
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