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Via (Pua-Paur-Pauar) / Vas
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Sentenza Tar Sardegna 14 maggio 2018, n. 439

Via - Procedimento di valutazione ambientale - Articolo 23 del Dlgs 152/2006 - Impianto di energia rinnovabile - Valutazione di compatibilità ambientale - Oggetto - Limitazione ai profili di stretta attinenza ambientale - Esclusione - Valutazione degli equilibri economici/ambientali derivanti dall'intervento - Legittimità - Sussistenza

L'Autorità regionale competente in sede di Via ha il potere di valutare non solo i profili strettamente ambientali del progetto ma anche quelli inerenti gli equilibri economici-ambientali.
Lo ha ricordato il Tar Sardegna nella sentenza 14 maggio 2018, n. 439 con cui ha respinto il ricorso di una azienda contro il provvedimento negativo di compatibilità ambientale relativo a un impianto solare termodinamico da 55 MWe (megawatt elettrici) nella Provincia di Cagliari. Nel ricordare l'ampio potere discrezionale della Regione sulla valutazione della compatibilità ambientale di un progetto ai sensi del Dlgs 152/2006 (insindacabile dal Giudice a meno di palese illogicità e inadeguatezza), il Tar ha sottolineato come non sono oggetto di valutazione solo i profili di stretta attinenza ambientale ma necessariamente anche gli equilibri economici-ambientali che, con l'attuazione dell'intervento, possono insorgere.
A fronte di sacrifici di ordine territoriale-ambientale deve essere rilevato e constatato, come contrappeso, la sussistenza di adeguati e premianti vantaggi pubblici, in considerazione delle importanti acquisizioni di energie alternative per la comunità e il territorio. Occorre un'analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto per valutare, alla luce delle alternative possibili, il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita.

Tar Sardegna

Sentenza 14 maggio 2018, n. 439