Sentenza Tar Lazio 20 giugno 2018, n. 6906
Acque - Energia - Produzione e utilizzazione agronomica del digestato - Dm 25 febbraio 2016 - Digestato prodotto in biodigestori alimentati con glicerina grezza prodotta da impianti di biodiesel alimentati esclusivamente da residui di origine vegetale - Preclusione all'utilizzo agronomico- Articoli 22 e 20 e l'allegato IX del Dm 25 febbraio 2016 - Illegittimità - Sussistenza - Contrasto con la normativa europea e nazionale
Il Tar Lazio ha annullato in parte il Dm 25 febbraio 2016 laddove preclude l'uso agronomico del digestato prodotto in biodigestori alimentati con glicerina grezza.
In particolare, la sentenza 20 giugno 2018, n. 6906 ha dichiarato illegittimi gli articoli 22 e 29 e l'allegato IX del Dm 25 febbraio 2016 nella parte in cui precludono l'uso agronomico del digestato prodotto in biodigestori alimentati con glicerina grezza prodotta da impianti di biodiesel alimentati esclusivamente da residui di origine vegetale. Il ricorso contro il decreto era stato presentato da una società produttrice di biodiesel.
Per i Giudici del Tar il Dm in parola penalizza i titolari degli impianti agroindustriali poiché vietando di usare glicerina nei biodigestori per produrre un biodigestato che possa essere qualificato come sottoprodotto (fertilizzante), determina il fatto che esso sia qualificato come rifiuto e quindi debba essere smaltito in discarica, senza che sia stata dimostrata alcuna ragione di tutela ambientale e della salute a sostegno di tale divieto. Il Dm 25 febbraio 2016 si pone oltretutto in contrasto con le norme Ue sui carburanti avanzati (direttiva 28/2008/Ce) e nazionali (Dm 10 ottobre 2018) e pertanto va annullato in parte qua.
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Per la riforma della presente sentenza si veda la sentenza del Consiglio di Stato 4 settembre 2019, n. 6093.
Tar Lazio
Sentenza 20 giugno 2018, n. 6906
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