Sentenza Tar Piemonte 26 novembre 2018, n. 1273
Energie rinnovabili - Impianto a biomasse legnose - Classificazione come "industria insalubre" - Articolo 216 Rd n. 1265/1934 - Ragioni - Assimilazione automatica a "centrale termoelettrica" ex Dm 5 settembre 1994 - Legittimità - Insussistenza - Valutazione tecnica specifica ulteriore rispetto al dato terminologico - Necessità - Sussistenza
Un nuovo impianto a biomassa non può essere automaticamente inquadrato come "centrale termoelettrica" e quindi classificato come industria "insalubre" ex Dm 5 settembre 1994.
Lo ha ricordato il Tar Piemonte accogliendo con la sentenza 26 novembre 2018, n. 1273. Le doglianze di una impresa titolare di un impianto di cogenerazione a biomasse legnose regolarmente autorizzato dal Comune che successivamente in seguito ai rilievi della Asl aveva inviato all'impresa un decreto con il quale l'attività produttiva esercitata veniva classificata come "industria insalubre" alla voce "centrali termoelettriche" ex articolo 216 del Rd 1265/1934 e de Dm 5 settembre 1994.
Il Tar ha ricordato che le nuove centrali a biomassa (non contemplate ai tempi dell'emanazione del Dm del 1994) non possono essere assimilate in automatico alle centrali termoelettriche in base a mere considerazioni terminologiche o generiche considerazioni sul processo produttivo utilizzato, ma occorre evidenziare e considerare – cosa che il Comune non ha fatto nel caso di specie – l'omogeneità o la differenza sostanziale sussistente tra i nuovi impianti di produzione di energia elettrica a biomasse e le centrali termoelettriche, sotto il profilo dell'emissione di "vapori, gas o altre esalazioni insalubri".
Tar Piemonte
Sentenza 26 novembre 2018, n. 1273
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