Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Energia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 20 dicembre 2018, n. 12591

Energie rinnovabili - Impianto eolico - Informativa interdittiva antimafia - Provvedimento GSE di decadenza e revoca qualifica IAFR e regime incentivante - Rigetto Tar ricorso avverso il provvedimento di decadenza - Successiva informativa liberatoria - Reiterate istanze della società al GSE di riesame del provvedimento - Mancato riscontro da parte del GSE alle istanze - Violazione obbligo giuridico di provvedere a tutti i casi di istanze formali ex art. 2 legge 241/1990 - Sussistenza

Secondo i giudici, il GSE ha l'obbligo giuridico di dare riscontro alle istanze con cui una società chiede sia riesaminato un provvedimento di decadenza e revoca della qualifica IAFR.
Il Tar del Lazio si è occupato del caso di un'impresa titolare di un impianto eolico, nei cui confronti il GSE aveva disposto la "decadenza e comunque la revoca" della qualifica IAFR e dunque la decadenza dal regime incentivante, a seguito della informativa interdittiva antimafia resa dal Prefetto.
Con reiterate istanze, la società ha chiesto al GSE di riesaminare il provvedimento di decadenza e revoca della qualifica IAFR, riammettendo il parco eolico agli incentivi a far data dall'adozione da parte del Prefetto di una successiva informativa liberatoria, ottenuta una volta subentrati nella gestione della società gli amministratori giudiziari.
Il Gestore, però, non ha mai dato riscontro alle istanze, venendo meno all’obbligo "di definire il procedimento, alla luce delle sopravvenienze di fatto e diritto, con un provvedimento espresso ai sensi dell'articolo 2 della legge 241/1990". Infatti, ricordano i giudici, l’obbligo giuridico di provvedere a tutti i casi di istanze formali (anche se ritenute irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate) trova "fondamento nel dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica e nella legittima aspettativa del privato a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione".

Tar Lazio

Sentenza 20 dicembre 2018, n. 12591