Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Energia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Sardegna 4 febbraio 2019, n. 89

Energie rinnovabili - Imprenditore agricolo - Serre fotovoltaiche - Attività di produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche - Attività connessa e produttiva di reddito agrario - Cessione fondo agricolo in comodato a soggetto terzo - Conservazione della qualifica di imprenditore agricolo - Revoca Autorizzazione unica da parte della Regione - Illegittimità

NdR: Si segnala che sulla medesima vicenda il Tar Sardegna si è espresso con l'ulteriore seguente sentenza: sentenza 4 febbraio 2019 n. 89. Trattando di sentenze “fotocopia” si pubblica esclusivamente la presente.

 

Con sentenza 4 febbraio 2019 n. 89, il Tar Sardegna ha annullato il provvedimento regionale di revoca dell'Autorizzazione unica emesso nei confronti di un'impresa agricola titolare di impianti di serre fotovoltaiche. Secondo la Regione, la società avrebbe perso la qualifica di impresa agricola non avendo provveduto direttamente alla coltivazione del fondo.
I giudici però ricordano che, ai sensi dell’articolo 2135, comma primo, del codice civile, è imprenditore agricolo anche chi svolge "attività connesse". E, secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma 423 della legge n. 266/2005, "la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, (...) costituiscono attività connesse (...) e si considerano produttive di reddito agrario".
La circostanza che la società, anche a prescindere dall’effettivo e diretto svolgimento dell’attività di coltivazione del fondo, svolge attività di produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche "risulta sufficiente ai fini della conservazione della qualifica di imprenditore agricolo". Eventuali specifiche regionali in materia non possono, in ogni caso, contraddire la normativa primaria (articolo 12, comma 4-bis, Dlgs 387/2003) che "richiede solamente che il proponente l’intervento debba dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto, senza ulteriori prescrizioni o limitazioni, (...)".

Tar Sardegna

Sentenza 4 febbraio 2019, n. 89