Sentenza Tar Sardegna 4 febbraio 2019, n. 90
Energia - Autorizzazione unica per una serra fotovoltaica - Realizzazione da parte di imprenditore agricolo ex articolo 2135, Codice civile - Trasferimento in comodato del fondo agricolo - Revoca dell'autorizzazione - Illegittimità - Sussistenza - Qualifica di imprenditore agricolo - Nozione di attività agricola "connessa" ai fini della qualifica di imprenditore agricolo - Articolo 1, comma 423, legge n. 266/2005 - Produzione di energia fotovoltaica sino a 260.000 kWh - Sussistenza
È illegittima la revoca dell'autorizzazione unica all'esercizio di una serra fotovoltaica nei confronti di un'impresa agricola che ha ceduto il terreno in comodato perché non viene meno la disponibilità del fondo.
Si è espresso così il Tar Sardegna nella sentenza 4 febbraio 2019, n. 90 che ha annullato la revoca dell'autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 per una serra fotovoltaica rilasciata dalla Regione a un'impresa agricola. L'atto di revoca era oltretutto stato emanato senza prima procedere a una diffida o sospensione dell'attività come previsto dal titolo autorizzatorio. La Regione sosteneva che la revoca immediata era giustificata dal fatto che la società aveva perso i requisiti per l'autorizzazione unica sia perché aveva perso la qualifica di imprenditore agricolo sia per la perdita di disponibilità del fondo, ceduto in comodato a terzi.
Nessuno dei due rilievi è esatto secondo il Tar. Infatti ai sensi dell'articolo 2135, Codice civile è "imprenditore agricolo" anche chi esercita attività "connesse" all'agricoltura tra le quali rientra ai sensi dell'articolo 1, comma 423, legge n. 266/2005, la produzione di energia fotovoltaica sino a 260.000 kWh. Tale energia è oltretutto produttrice di reddito agrario. Inoltre la disponibilità del fondo rimane, visto che lo stesso è stato unicamente ceduto in comodato e ai fini della disciplina di autorizzazione per le rinnovabili fotovoltaiche "agricole" rileva solo il fatto che il fondo sia effettivamente coltivato, come nel caso di specie.
Tar Sardegna
Sentenza 4 febbraio 2019, n. 90
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