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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 28 ottobre 2019, n. 12353

Energia - Impianti per la produzione di energia a fonti rinnovabili - Impianto a biogas da discarica - Richiesta della qualifica Iafr (impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili) al fine dell'ottenimento degli incentivi - Possesso dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12, Dlgs 387/2003 - Necessità - Sussistenza - Coincidenza tra titolare dell'autorizzazione unica e richiedente l'incentivo - Necessità - Sussistenza

N.d.R.: la presente sentenza è stata confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato 25 ottobre 2023, n. 9248.

 

Per avere gli incentivi per l'energia da biogas da discarica, deve esserci coincidenza tra soggetto possessore del titolo autorizzatorio alla realizzazione dell'impianto e chi chiede l'incentivo.
Così il Tar Lazio nella sentenza 28 ottobre 2019, n. 12353. Un consorzio otteneva l'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto a biogas e poi affidava i lavori di realizzazione di un impianto ad altra società che chiedeva poi al Gestore dei servizi energetici (Gse) il rilascio della "qualifica Iafr" (impianto per la produzione di energia rinnovabile) al fine di godere degli incentivi statali. La richiesta era rigettata dal Gse perché non vi era coincidenza tra possessore del titolo autorizzatorio rilasciato ex Dlgs 387/2003, articolo 12, e soggetto esercente l'impianto. L'impianto non era stato volturato e la società esercente non riteneva necessaria la voltura ritenendo sufficiente il fatto che le fossero stati affidati i lavori, cosa che avrebbe comportato anche la traslazione di tutte le autorizzazioni.
Il Tar ha ricordato invece da un lato che il titolo autorizzatorio non può comunque "traslare" senza l'autorizzazione della Regione e dall'altro che sia l'articolo 12 del Dlgs 387/2003 sia il Dm 18 dicembre 2008 sugli incentivi per impianti a biogas richiedono che alla domanda di "qualifica Iafr" dell'impianto al fine di ottenere gli incentivi, il richiedente deve allegare alla richiesta il provvedimento di autorizzazione unica rilasciato ai sensi del Dlgs 387/2003. Insomma, titolare dell'autorizzazione e richiedente l'incentivo devono coincidere. Chi ha ottenuto l'autorizzazione può sempre volturarla ad altro soggetto, purché la voltura sia fatta, cosa non avvenuta nel caso di specie.

Tar Lazio

Sentenza 28 ottobre 2019, n. 12353