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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 28 novembre 2019, n. 2538

Efficienza energetica - Sistema di riconoscimento dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) - Fissazione tetto massimo contributo soggetti obbligati  ex articolo 1, comma 1, lettera f) Dm 10 maggio 2018 - Contrasto normativa interna - Travalicamento compentenze autorità ministeriali - Abdicazione dall'esercizio delle potestà di regolazione - Illegittimità

I Giudici di Milano hanno stabilito che la determinazione del valore massimo del contributo tariffario euro per la copertura dei costi di acquisto dei CB e la realizzazione di interventi da parte dei soggetti obbligati, non è compentenza del Ministero, bensì dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
Secondo i Giudici, infatti, c'è stato un "travalicamento delle compentenze delle autorità ministeriali", seguito da "un'abdicazione dall'esercizio delle potestà di regolazione". In altri termini, il Ministero non poteva fissare il valore del contributo da corrispondere ai soggetti obbligati e ARERA, nel seguire le indicazioni del Ministero, non ha esercitato il suo ruolo di regolatore, ponendolo nelle mani del Ministero stesso.
In questo modo, ARERA ha mancato di provvedere "autonomamente alla determinazione dei criteri per la copertura dei costi sopportati dai distributori in ragione dell'acquisto dei certificati bianchi, soggiacendo a puntuali prescrizioni promananti dalla Autorità governativa".
Per questi motivi, il Tar ha annullato:
• la lettera f), comma 1, articolo 1 del Dm 10 maggio 2018, che fissa il tetto dei 250 €, modificando il comma 2, articolo 11 del Dm 11 gennaio 2017;
• la delibera ARERA 27 settembre 2018, n. 487/2018/R/efr, contenente la revisione delle regole di determinazione del contributo tariffario secondo i dettami del Dm 10 maggio 2018;
• la delibera ARERA 28 maggio 2019, n. 209/2019/R/efr, che ha modificato l'articolo 4, comma 1, dell'allegato A della suddetta delibera.

(MAG)

Tar Lombardia

Sentenza 28 novembre 2019, n. 2538