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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Abruzzo 16 luglio 2020, n. 269

Rifiuti - Energia - Impianto di produzione di biometano derivante dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani - Procedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) - Articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 - Autorizzazione unica impianti a fonti rinnovabili - Articolo 12, Dlgs 387/2003 - Utilizzo al posto della procedura abilitativa semplificata (Pas) - Articolo 8-bis, Dlgs 28/2011 - Possibilità - Sussistenza - Obbligo di usare la procedura più semplice - Esclusione - Vincolo solo per la Pubblica Amministrazione - Sussistenza

Non è obbligatorio ricorrere alla procedura semplificata per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano da Forsu, ma è sempre possibile chiedere l'autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003.
Il Tar Abruzzo nella sentenza 16 luglio 2020, n. 269 ha rigettato le doglianze di un Comune contro la realizzazione di un impianto di produzione di biometano derivante dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (Forsu). La Regione, preso atto del rilascio dell'Aia e dell'autorizzazione unica per impianti a fonti rinnovabili ex articolo 12 Dlgs n. 387/2003, ha autorizzato l'impianto ai sensi dell'articolo 27-bis del Dlgs 152/2006 (provvedimento autorizzatorio unico regionale, Paur).
Il Comune ha contestato il fatto che per un impianto di piccole dimensioni di quello in oggetto il proponente avrebbe dovuto richiedere non l'autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 ma la procedura abilitativa semplificata (Pas) ai sensi del Dlgs 28/2011. Non è così per i Giudici: l'obbligo di scegliere la procedura più semplice esiste solo per la P.A., mentre il proponente può optare per il procedimento ordinario più complesso se lo desidera. (FP)

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N.d.R.: la presente sentenza 269/2020 è stata confermata dalla sentenza 2368/2022 del Consiglio di Stato.

Tar Abruzzo

Sentenza 16 luglio 2020, n. 269