Sentenza Tar Basilicata 16 novembre 2020, n. 721
Energia - Impianti a fonti rinnovabili - Impianto fotovoltaico - Autorizzazione unica - Articolo 12, Dlgs 387/2003 - Improcedibilità della domanda - Superamento della soglia di potenza assentibile dal Piano di indirizzo energetico ambientale regionale - Allegato alla Lr Basilicata 1/2010 - Calcolo della potenza dell'impianto cumulandola con altre iniziative imprenditoriali nella stessa area - Illegittimità - Sussistenza - Finalità antielusive della norma regionale - Esclusione
Il limite massimo di potenza di un impianto fotovoltaico da autorizzare va valutato senza "sommarlo" ad altre richieste di autorizzazione di impianti per la stessa area se manca una norma che dispone il contrario.
Lo ha chiarito il Tar Basilicata (sentenza 16 novembre 2020, n. 721) annullando il provvedimento della Regione che aveva bloccato la domanda di autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 di un impianto fotovoltaico perché la sua potenza (circa 20 MW) in astratto rientrante nei limiti di legge autorizzabili, era stata dalla Regione "sommata" alla potenza degli impianti oggetto di altre domande presentate per impianti fotovoltaici vicini che l'Ente riteneva essere riconducibili allo stesso soggetto, quindi con la finalità – "spezzettando" artificiosamente quella che in realtà era un'unica domanda - di eludere il limite dei 20 MW fissato nel Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (allegato alla Lr 1/2010).
Per i Giudici però la norma regionale non può essere letta così. Il limite indicato è chiaramente riferito al singolo impianto, non dettando la norma alcuna disciplina puntuale per evitare comportamenti elusivi della legge. Non si rinviene nella norma alcun obbligo per la Regione di valutare eventuali situazioni di fittizio frazionamento in più domande di quella che in realtà sarebbe un'unica domanda di autorizzazione (effetto "cumulo") che se valutata nel suo insieme supererebbe i limiti di potenza autorizzabili. Per il Tar occorre dare della norma una lettura orientata ai principi comunitari che spingono per la massima diffusione degli impianti a fonti rinnovabili e quindi valutare la domanda unicamente come riferita al singolo impianto senza tenere conto delle domande presentate per altri impianti nella stessa zona anche se riferibili allo stesso centro di interessi. (FP)
Tar Basilicata
Sentenza 16 novembre 2020, n. 721
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