Sentenza Tar Lazio 15 febbraio 2021, n. 1806
Energia - Energie rinnovabili - Rifiuti - Impianto di cogenerazione a olio vegetale esausto - Riconoscimento incentivo per impianto a biomassa di tipo "B" ex Dm 6 luglio 2012 - Diniego - Ragioni - Inclusione dell'olio vegetale esausto tra i bioliquidi e non tra i sottoprodotti - Articolo 2, Dlgs 28/2011, allegato 1, Tabella 1A, Dm 6 luglio 2012 - Sussistenza - Olio vegetale esausto - Rispetto delle caratteristiche di "sottoprodotto" - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Esclusione - Ragioni - Mancanza della certezza dell'utilizzo nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi - Mancanza della condizione dell'utilizzo diretto senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale - Sussistenza
L'olio da cucina esausto non è "sottoprodotto" e non gode degli incentivi alle fonti rinnovabili riservati dal Dm 6 luglio 2012 agli impianti a biomassa derivante da "sottoprodotti/rifiuti".
Così il Tar Lazio che nella sentenza 15 febbraio 2021, n. 1806 ha confermato il diniego da parte del Gestore dei servizi energetici (Gse) degli incentivi per le fonti rinnovabili di energia ex Dm 6 luglio 2012 per un impianto a fonti rinnovabili ad olio da cucina esausto in quanto la fonte di alimentazione dell'impianto è un bioliquido (che gode di altra tipologia di incentivo a condizioni diverse) e non una biomassa. I Giudici hanno sottolineato come l'olio di cottura non rientra tra "i sottoprodotti/rifiuti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas" (allegato 1, Tabella 1A, Dm 6 luglio 2012) perché la Tabella non richiama l'olio vegetale esausto.
Inoltre l'olio da cucina esausto non rientra tra i "rifiuti da cucina e ristorazione" richiamati dalla citata Tabella 1A del Dm 6 luglio 2012 in quanto detti rifiuti sono solo quelli di origine animale, non vegetale. Infine l'olio di cottura esausto non è nemmeno un "sottoprodotto" ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 perché da un lato non è certo che sarà "usato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi", trattandosi di sostanza usualmente destinata a smaltimento; dall'altro non può essere "utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale" in quanto per l'utilizzo quale carburante è necessaria un'ulteriore operazione di filtraggio. (FP)
N.d.R.: la presente sentenza è stata confermata dalla sentenza Consiglio di Stato 21 maggio 2024, n. 4528.
Tar Lazio
Sentenza 15 febbraio 2021, n. 1806
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