Sentenza Tar Puglia 4 marzo 2021, n. 408
Valutazione di impatto ambientale (Via) - Energia - Impianto eolico - Provvedimento di valutazione di impatto ambientale -Articolo 25, Dlgs 152/2006 - Valutazione negativa - Ragioni - Prevalenza degli interessi di tutela ambientale, paesaggistica e della salute rispetto al contrapposto interesse economico allo sviluppo dell'energia rinnovabile - Legittimità - Sussistenza - Amministrazione procedente - Onere motivazionale - Motivazione per relationem con riferimento ai pareri negativi espressi dagli altri Enti coinvolti - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Parere in linea con gli altri pareri negativi - Necessità di congrua motivazione - Solo in caso di discostamento dai pareri negativi delle altre Amministrazioni - Sussistenza
È legittima una valutazione ambientale negativa di un impianto a fonti rinnovabili se, con motivazione congrua, viene ritenuta prevalente la tutela di paesaggio e ambiente rispetto allo sviluppo dell'energia "pulita".
Il Tar Puglia con la sentenza 4 marzo 2021, n. 408 ha rigettato le doglianze di una impresa che si era vista recapitare una valutazione di impatto ambientale negativa ex articolo 25, Dlgs 152/2006 per la realizzazione di un parco eolico. Il Tar pugliese ha dapprima ricordato il poco ambito di manovra che ha il Giudice amministrativo nel sindacare i provvedimenti amministrativi connotati da alta discrezionalità della P.A. come quello di Via. Solo evidenti e macroscopiche illogicità o irragionevolezze nel provvedimento autorizzerebbero il Giudice a intervenire. Il fatto che l'Amministrazione non abbia suggerito all'impresa alternative realizzabili rientra nella discrezionalità insindacabile.
Legittimo anche il fatto che la Regione abbia dato parere negativo motivandolo per relationem, cioè con mero riferimento ai pareri negativi (la maggioranza) espressi dagli altri Enti partecipanti alla Conferenza di servizi. Solo se la Regione avesse voluto discostarsi da tali pareri avrebbe dovuto motivare compiutamente. In sostanza è legittima perché congruamente motivata la conclusione della Regione che ha ponderato gli interessi contrapposti in gioco, ritenendo prevalente quello alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, della salute dei cittadini rispetto a quello di iniziativa economica nel campo delle energie rinnovabili, sicuramente positivo per il clima ma non necessariamente prioritario e prevalente. (FP)
Tar Puglia
Sentenza 4 marzo 2021, n. 408
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