Sentenza Tar Basilicata 1 giugno 2021, n. 411
Energia - Via - Impianto fotovoltaico - Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) - Articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 - Autorizzazione unica per impianti a fonti rinnovabili - Articolo 12, Dlgs 387/2003 - Realizzazione dell'impianto su un'area non sottoposta a vincoli archeologici e/o paesaggistici - Parere della Soprintendenza - Carattere vincolante - Esclusione - Parere negativo - Effetti - Carattere ostativo rispetto al rilascio del titolo autorizzatorio - Esclusione
Se una installazione è ubicata in un'area senza vincoli archeologici o paesaggistici, il parere negativo della Soprintendenza non è vincolante per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur).
Il caso esaminato dai Giudici lucani (Tar Basilicata 1 giugno 2021, n. 411) riguardava la "Via regionale" (cosiddetto Paur) e l'autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 per un impianto fotovoltaico cui si era opposta la Soprintendenza con parere negativo. Il Tar ha ricordato che se l'impianto deve essere realizzato su un'area non sottoposta a vincoli archeologici e/o paesaggistici, il parere negativo della Soprintendenza non può essere qualificato di tipo vincolante e pertanto non è ostativo al rilascio della Via e dell'autorizzazione unica ex articolo 12, Dlgs 387/2003.
Peraltro nell'ambito della Conferenza di servizi la Soprintendenza può esprimere la propria valutazione sulla compatibilità dell'impianto in questione con i valori archeologici e/o paesaggistici, che, se negativa, può essere disattesa dal provvedimento autorizzatorio unico regionale, conclusivo del procedimento di valutazione ambientale, con adeguata e congrua motivazione. (FP)
Tar Basilicata
Sentenza 1 giugno 2021, n. 411
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