Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Via (Pua-Paur-Pauar) / Vas
Giurisprudenza
Altri temi
Energia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Marche 14 giugno 2021, n. 484

Valutazione di impatto ambientale - Energia - Impianto a biomassa - Provvedimento di verifica di assoggettabilità a Via - Articolo 19, Dlgs 152/2006 - Valutazione ambientale "postuma" dopo la realizzazione dell'impianto - Condizioni - Articolo 29, Dlgs 152/2006 - Impianto non sottoposto a Via per effetto di una norma regionale dichiarata poi illegittima per contrasto con la disciplina - Legittimità - Sussistenza - Autorizzazione alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili - Articolo 12, Dlgs 387/2003 - Procedimento di autorizzazione - Partecipazione necessaria di eventuali controinteressati - Esclusione - Sussistenza

Una valutazione ambientale "postuma" (a impianto già realizzato) è possibile se ai tempi la Via non fu ritenuta necessaria grazie a una norma regionale successivamente dichiarata illegittima.
Il Tar Marche ha così deciso nella sentenza 14 giugno 2021, n. 484 chiudendo una lunga e complessa vicenda autorizzatoria relativa a un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas, ottenuto dalla digestione anaerobica di biomasse. Ai tempi del rilascio dell'autorizzazione l'impianto non fu sottoposto a valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità a Via o screening) perché una norma delle Marche escludeva dalla Via tali impianti. La norma fu successivamente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale. Il Comune ricorrente lamentava che l'impianto avesse ottenuto una "Via postuma", a suo avviso illegittima.
In realtà, sostengono i Giudici, l'esperimento della Via postuma è stato ritenuto possibile dalla Corte Ue (Corte di Giustizia Ue, sentenza del 26 luglio 2017, cause C-196/16 e C-197/16) e successivamente confermata dall'articolo 29, comma 3, Dlgs 152/2006 nel caso di autorizzazioni annullate a causa della mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a Via in ragione di norme contrarie al diritto comunitario (come nel caso di specie la normativa delle Marche) con la possibilità di mantenere l'impianto qualora venga accertata, anche in via successiva, la compatibilità ambientale. (FP)

Tar Marche

Sentenza 14 giugno 2021, n. 484