Sentenza Tar Basilicata 5 luglio 2021, n. 486
Acque - Energia - Autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio di un impianto idroelettrico - Articolo 12, Dlgs 387/2003 - Provvedimento di valutazione di impatto ambientale - Articolo 25, Dlgs 152/2006 - Valutazione di incidenza - Articolo 5, Dpr 357/1997 - Controversie - Giurisdizione - Articolo 143, comma 1, lettera a), Rd 1775/1933 - Tribunale superiore per le acque pubbliche - Sussistenza
Sulle controversie in merito all'autorizzazione di un impianto idroelettrico e relativo giudizio di compatibilità ambientale decide il Tribunale superiore delle acque pubbliche.
La conferma arriva dal Tar Basilicata che ha dichiarato la giurisdizione del Giudice speciale con la sentenza 5 luglio 2021, n. 486 in relazione all'autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico e delle relative opere connesse ed infrastrutturali e relativo provvedimento di Via ex articolo 25, Dlgs 152/2006. L'impianto era stato autorizzato previo ottenimento di una valutazione di impatto ambientale positiva. Il proponente il progetto aveva chiesto alla Regione la proroga della validità Via rilasciata e l'aveva ottenuta. Contro il provvedimento di proroga erano insorte alcune Associazioni di tutela ambientale.
I Giudici – seguendo la posizione del Consiglio di Stato (7 luglio 2014, n. 3436) - hanno accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione presentata dalla società autorizzata a realizzare l'impianto. Infatti la proroga della validità della Via, inserita nel contesto autorizzatorio in cui si collocano l'autorizzazione unica rilasciata e la stessa Via ottenuta, è destinata ad incidere in via diretta nella materia delle acque pubbliche, tanto sul profilo delle modalità di utilizzazione e captazione di un corso d'acqua per la produzione di energia elettrica quanto su quello della corretta localizzazione del progettato impianto presso le sponde di tale fonte idrica. Pertanto la giurisdizione è del Tribunale superiore delle acque pubbliche (articolo 143, Rd 1775/1933). (FP)
Tar Basilicata
Sentenza 5 luglio 2021, n. 486
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