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Via (Pua-Paur-Pauar) / Vas
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Sentenza Tar Campania 3 agosto 2021, n. 1858

Valutazione di impatto ambientale (Via) - Energia - Modifica tecnica non sostanziale a un impianto eolico autorizzato - Procedura di valutazione preliminare - Articolo 6, comma 9, Dlgs 152/2006 - Esiti - Decisione della pubblica Amministrazione di sottoporre la modifica a valutazione ambientale - Congrua motivazione - Necessità - Sussistenza

Per sottoporre a Via una modifica tecnica di un impianto autorizzato che il proponente ritiene "non sostanziale" la pubblica Amministrazione che obietta deve fornire congrua motivazione.
Così si è espresso il Tar Campania nella sentenza 3 agosto 2021, n. 1858 in relazione a una istanza di "valutazione preliminare" ai sensi dell'articolo 6, comma 9, Dlgs 152/2006 riguardante un progetto di variante non sostanziale di un impianto eolico. Il procedimento, semplificatorio rispetto a una valutazione ambientale, prevede che in caso di modifiche tecniche dirette a migliorare rendimento o prestazioni ambientali dell'impianto autorizzato, il proponente che ritiene tale modifica da non sottoporre a valutazione ambientale chieda all'Autorità procedente una valutazione preliminare in esito alla quale l'Autorità deciderà se sottoporre o meno il progetto a "screening" o Via.
Nel fare questo, rilevano i Giudici campani, ferma la discrezionalità delle decisioni dell'Amministrazione, l'Autorità competente deve motivare adeguatamente; non devono, in altre parole esservi deficit istruttori o motivazionali, che portano, come nel caso di specie, inevitabilmente all'annullamento del provvedimento che aveva deciso di sottoporre a Via la modifica proposta. Si ricorda che il procedimento di valutazione preliminare è stato "allargato" dal comma 9-bis dell'articolo 6 del Dlgs 152/2006 introdotto dal Dl 77/2021 convertito dalla legge 108/2021 ("Decreto Semplificazioni"). (FP)

Tar Campania

Sentenza 3 agosto 2021, n. 1858