Sentenza Tar Basilicata 15 settembre 2021, n. 590
Energia - Energie rinnovabili - Valutazione di impatto ambientale (Via) - Realizzazione di un impianto eolico - Provvedimento di Via - Articolo 25, Dlgs 152/2006 - Mancato inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto - Richiesta di proroga della compatibilità ambientale - Ragioni - Mancato ricevimento degli incentivi per le rinnovabili ottenuti dall'impianto - Legittimità - Sussistenza - Applicabilità della disciplina della proroga ex Lr Basilicata 26 aprile 2012, n. 8 prevista per l'autorizzazione unica di impianti a fonti rinnovabili - Estensione della disciplina al titolo di compatibilità ambientale - Legittimità - Sussistenza - Diniego della proroga - Illegittimità - Sussistenza
Lo slittamento dell'inizio lavori di un impianto eolico a causa del mancato arrivo degli incentivi ottenuti dall'impianto legittima la richiesta di proroga della validità della Via.
Così si è espresso il Tar Basilicata nella sentenza 15 settembre 2021, n. 590 accogliendo le doglianze di una azienda che si era vista negare la proroga del termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di un parco eolico i cui lavori non erano ancora partiti. La richiesta di proroga era dovuta al fatto che non erano ancora arrivate le coperture finanziarie necessarie alla realizzazione dell'iniziativa e consistenti negli incentivi che l'impianto aveva ottenuto. La Regione dichiarava che tale circostanza non poteva assimilarsi alla "forza maggiore" giustificatrice della proroga.
Per i Giudici lucani però la Regione ha ignorato la normativa regionale in materia di energie rinnovabili. La Lr 26 aprile 2012, n. 8, all'articolo 14, comma 6, dispone che il termine di inizio dei lavori di costruzione stabilito nel provvedimento di autorizzazione unica alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili ex Dlgs 387/2003 può essere prorogato nel caso l'impianto non abbia ottenuto gli incentivi statali. Per il Tar ragioni di simmetria logica, oltre che giuridica, impongono di tenere conto di tale disposizione, fissata per il conseguimento dell'estensione temporale dell'efficacia del titolo autorizzatorio unico per la realizzazione dell'impianto, anche per il conseguimento della proroga del termine del giudizio di compatibilità ambientale. (FP)
Tar Basilicata
Sentenza 15 settembre 2021, n. 590
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