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Sentenza Tar Sicilia 16 febbraio 2022, n. 490

Valutazione di impatto ambientale (Via) - Energia - Procedimento di verifica di assoggettabilità a Via ("screening") ex articolo 19, Dlgs 152/2006 di un impianto fotovoltaico - Mancata valutazione della accettazione delle condizioni ambientali rilasciata dal proponente - Difetto di istruttoria - Sussistenza - Illegittimità della decisione di assoggettamento del progetto a Via - Sussistenza

L'Amministrazione pubblica deve compiutamente valutare tutti i documenti presentati dal proponente per la verifica di assoggettabilità a Via di un impianto fotovoltaico, pena l'illegittimità dei risultati.
A ricordarlo è il Tar Sicilia nella sentenza 16 febbraio 2022, n. 490 con la quale ha annullato il provvedimento regionale che assoggettava a valutazione di impatto ambientale (Via) il progetto di un impianto fotovoltaico. La decisione di assoggettare a Via l'impianto era presa in esito a un procedimento di verifica di assoggettabilità a Via ("screening") ex articolo 19, Dlgs 152/2006, che presentava, secondo i Giudici, carenze istruttorie.
Infatti il proponente aveva presentato insieme alla documentazione una "accettazione delle condizioni ambientali" che non era stata presa in considerazione dall'Amministrazione in spregio all'iter istruttorio previsto dalla normativa. Se l'Amministrazione avesse compiutamente valutato tutti gli atti dell'istruttoria e tra questi la dichiarazione di accettazione delle condizioni ambientali, avrebbe potuto individuare e prescrivere condizioni verosimilmente idonee a mitigare i presunti impatti sull'ambiente, permettendo così il rilascio di un parere di non assoggettabilità a Via. (FP)

Tar Sicilia

Sentenza 16 febbraio 2022, n. 490