Sentenza Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 15 febbraio 2022, n. 197
Energia - Autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili ex articolo 12, Dlgs 387/2003 - Procedimento autorizzatorio - Ritardo nella convocazione della Conferenza di servizi dovuto a incompletezza della domanda - Responsabilità dell'Amministrazione - Insussistenza - Richiesta di risarcimento da ritardo nella conclusione del procedimento - Condizioni ex articolo 1227, comma 2, Codice civile - Comportamento collaborativo del creditore - articolo 1, comma 2-bis, legge 241/1990 - Risarcibilità del danno che l'azienda non avrebbe subito se avesse collaborato con l'Amministrazione - Esclusione - Sussistenza
Non si può imputare la P.a. del ritardo nella convocazione della Conferenza di servizi per l'autorizzazione ex Dlgs 387/2003 di un impianto fotovoltaico quando la documentazione per procedere è incompleta.
Rigettate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (sentenza 15 febbraio 2022 n. 197) le doglianze di una impresa che lamentava come il ritardo dell'Amministrazione nel procedimento di autorizzazione unica di un impianto fotovoltaico ex articolo 12, Dlgs 387/2003, le avesse precluso l'accesso agli incentivi favorevoli previsti dal Dlgs 28/2011. Da un lato i Giudici hanno sottolineato come l'Amministrazione non ha potuto procedere a convocare la prevista Conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione nei tempi previsti a causa della incompletezza della domanda presentata, e quindi per un ritardo dovuto al proponente nel completamento della presentazione della domanda.
Dall'altro ha rigettato la pretesa risarcitoria dell'impresa perché, ai sensi dell'articolo 1227, comma 2, del Codice civile non viene risarcito il danno che il creditore non avrebbe subito se avesse serbato il comportamento collaborativo cui è tenuto, secondo correttezza. Un principio, quello di buona fede e collaborazione tra privato e P.a., richiamato ora anche dall'articolo 1 comma 2-bis legge 241/1990 (vigente dal 2020, non applicabile al caso di specie ma già riconosciuto dalla Giurisprudenza). Nel caso in questione la mancata collaborazione del proponente con l'Amministrazione e il fatto che l'impresa non si fosse attivata per sollecitare la P.a. a concludere il procedimento, testimoniano una "responsabilità" dell'impresa nel ritardo e quindi l'esclusione del diritto al risarcimento. (FP)
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
Sentenza 15 febbraio 2022, n. 197
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