Sentenza Tar Piemonte 31 marzo 2022, n. 304
Energia rinnovabile - Impianto eolico - Buffer esterno ai confini del Sic/Zps - Divieto regionale - Legittimità - Prevenzione e Precauzione - Necessità - Misure anticipatorie - Applicazione - Direttive Habitat (92/43/Cee) e Uccelli (2009/147 Cee) - Rilevanza
Prevenzione e precauzione sono misure anticipatorie che giustificano l'individuazione regionale di aree non idonee alle rinnovabili, incluse quelle esterne alla Rete Natura 2000.
Lo ha deciso il Tar del Piemonte con la sentenza n. 304 del 31 marzo 2022 in merito alla delibera regionale che estende il divieto di realizzare nuovi impianti eolici ad un buffer di 1 km esterno ai confini del Sic/Zps, ai fini della tutela del corridoio di migrazione primaverile dell'avifauna, il più importante in ambito regionale, e della tutela della metapopolazione di alcune specie avifaunistiche.
Per i giudici amministrativi l'estensione del divieto regionale non è irragionevole, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, che aveva presentato la domanda di autorizzazione per l'installazione di un impianto eolico con 7 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 14 MW da posizionare a quota 800 mt, nel sito di importanza comunitaria (Sic) qualificato come zona di protezione speciale (Zps) e designato a ottenere la qualifica di sito di speciale conservazione (Zsc).
Adottato a norma del Dm del 2010 ("Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"), il divieto regionale contestato rientra nella disciplina di cui alla direttiva Habitat (92/43/Cee) e alla direttiva Uccelli (2009/147 Cee), oltre che nella "Carte del rischio".
Pertanto, definito il grado di rischio a carico della fauna migratrice derivanti dall'installazione di impianti industriali per l'energia eolica, al fine di adottare opportune misure anticipatorie che consentano di ridurre o eliminare gli effetti negativi, il divieto (che non è assoluto, non applicandosi all’autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt) è stato preceduto da adeguata istruttoria. (TG)
Tar Piemonte
Sentenza 31 marzo 2022, n. 304
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