Sentenza Tar Puglia 29 marzo 2022, n. 440
Energia - Impianti rinnovabili - Autorizzazione unica ex articolo 12 del Dlgs 387/2003 - Diniego - Legittimità - Connessione impianto alla rete - Verifica fattibilità - Competenza richiedente la connessione - Sussistenza
Ottenuta e accettata la soluzione tecnica minima generale (Stmg), è chi richiede la connessione che deve attivarsi per verificare la fattibilità del collegamento alla rete elettrica. Lo ribadiscono i Giudici amministrativi nella sentenza del Tar Puglia n. 440 del 29 marzo 2022, decidendo in merito al diniego dell'autorizzazione unica all'esercizio di un impianto e delle opere connesse per la produzione di energia elettrica da fonte biomassa, della potenza elettrica massima pari a 30 MW. Secondo la normativa di settore, l'impianto di rete per la connessione è di competenza del gestore di rete, mentre l'impianto di utenza per la connessione è di competenza di chi richieda la connessione. Ciò premesso, la società richiedente l'autorizzazione si sarebbe dovuta attivare per verificare la fattibilità del collegamento nella stazione elettrica. Non basta infatti presentare la domanda e l'avere ottenuto la soluzione tecnica minima generale (Stmg).
La mancata verifica della società ricorrente non ha dunque consentito il completamento della procedura ambientale. Per conseguenza, la Regione non ha potuto ponderare il rilascio dell'autorizzazione unica che - ex articolo 12 del Dlgs 387/2003 – è prevista sia per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da Fer, sia per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi. (TG)
Tar Puglia
Sentenza 29 marzo 2022, n. 440
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