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Energia
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 13 aprile 2022, n. 4529

Energia rinnovabile - Erogazione incentivi a favore di un impianto fotovoltaico ex Quarto Conto energia (Dm 5 maggio 2011) - Potere del Gestore dei Servizi energetici (Gse) di sospendere gli incentivi al soggetto beneficiario (articolo 42 del Dlgs 28/2011) - Legittimità - Sussistenza - Procedimento penale in corso - Rilevanza

Se la condotta dell'operatore è oggetto di un procedimento penale in corso, il Gse può sospendere legittimamente l'erogazione degli incentivi. Lo stabilisce la sentenza del Tar Lazio del 13 aprile 2022, n. 4529, che ha dichiarata legittima la sospensione da parte del Gse degli incentivi erogati a favore di un impianto fotovoltaico, ammesso al Quarto Conto energia e alla maggiorazione del 10% per l'utilizzo di componenti prodotti nell'Unione europea. Il Gestore ha sospeso l'erogazione degli incentivi per via del processo penale a carico della società beneficiaria, chiamata in giudizio proprio per aver violato la legge riguardo all'ottenimento degli stessi incentivi. Per consolidata giurisprudenza, la sospensione temporanea dell'erogazione degli incentivi da parte del Gestore, in attesa della definizione del giudizio penale in sede di rinvio, viene fatta rientrare dai Giudici nel potere di natura cautelare con cui si vuole preservare, in autotutela, l'interesse pubblico alla corretta erogazione degli incentivi. Inoltre, è irrilevante il richiamo al diritto di iniziativa economica - che a detta della società ricorrente sarebbe stato "sacrificato" - o al principio di presunzione di innocenza. La sospensione denota, infatti, l'assenza temporanea dei presupposti per beneficiare degli incentivi, con la possibilità di riottenerli qualora il processo penale si risolva a favore della società oggetto di giudizio.

Tar Lazio

Sentenza 13 aprile 2022, n. 4529